Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

      1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 59-quinquies, i commi 2 e 4 sono abrogati;

          b) all'articolo 59-decies:

              1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro»;

              2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata la presenza di amianto, il datore di lavoro ne individua le cause e»;

          c) al comma 1 dell'articolo 59-undecies, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;

 

Pag. 21

          d) all'articolo 59-duodecies:

              1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

              2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «l-bis) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;

      l-ter) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione»;

              3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al citato comma 4»;

              4) il comma 6 è abrogato.