1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 59-quinquies, i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) all'articolo 59-decies:
1) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il non superamento del valore limite non esenta il datore di lavoro dall'eliminare in modo totale l'amianto negli ambienti di lavoro»;
2) al comma 2, le parole: «Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e» sono sostituite dalle seguenti: «Quando viene riscontrata la presenza di amianto, il datore di lavoro ne individua le cause e»;
c) al comma 1 dell'articolo 59-undecies, la parola: «limitare» è sostituita dalla seguente: «eliminare»;
d) all'articolo 59-duodecies:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«l-bis) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;
l-ter) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione»;
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al citato comma 4»;
4) il comma 6 è abrogato.